Lo statuto

DENOMINAZIONE E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Art.1) Tra gli oculisti che aderiscono al presente statuto è corrente, in conformità alle disposizioni di legge, una Associazione denominata: “A.I.C.C.E.R. Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva” con sede presso il domicilio del Presidente in carica o presso la sede scelta dal Consiglio Direttivo all’inizio del suo mandato.

L’ Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica, è indipendente e non ha finalità sindacali, e non ha previsione di esercizio e/o partecipazione ad attività imprenditoriali, fatto salve quelle necessarie alla attività di formazione continua.

L’ Associazione ha le seguenti finalità sociali:

  • favorire la divulgazione di informazioni, conoscenze, esperienze riguardanti la Microchirurgia Oculare, con particolare riferimento alle tecniche di diagnosi, riabilitazione visiva e trattamento chirurgico della cataratta, dei difetti di refrazione e delle patologie ad esse correlate.
  • stimolare la ricerca in queste aree e favorire gli interscambi tra medici oculisti, al fine di dare un apporto sostanziale alla maggiore diffusione delle tecniche chirurgiche e laser e contribuire al miglioramento della salute pubblica.
  • promuovere attività formativa, residenziale e a distanza nei confronti degli associati, prevedendo sistemi di verifica della qualità delle attività formative svolte.

Per la realizzazione delle finalità sociali enunciate, l’ Associazione si rapporta con le Istituzioni Sanitarie Nazionali e Locali, con organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private nazionali e internazionali, con SOI–AMOI, FISM, ESCRS, e può collegarsi in rapporto di collaborazione e reciproca informazione con altre Associazioni Italiane e straniere aventi oggetto e caratteristiche analoghe alla presente Associazione.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’ Associazione potrà:

  1. organizzare e patrocinare Congressi scientifici, corsi di aggiornamento, dimostrazioni teoricopratiche,
  2. svolgere iniziative editoriali quali pubblicazione di riviste (non quotidiani), monografie, atti di convegni, risultati di studi clinici, al fine di favorire l’ informazione scientifica fra i soci,
  3. elaborare linee guida in oftalmologia anche in collaborazione con altre società scientifiche,
  4. promuovere borse di studio, trial clinici, ricerche scientifiche,
  5. valutare gli standard professionali nei modi più opportuni
  6. finanziare le attività di formazione continua (ECM) residenziale e a distanza attraverso l’autofinanziamento, il contributo degli associati e di enti pubblici o privati compresi i contributi da parte di industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dal Ministero della Salute.
  7. Collaborare con altri Enti per lo sviluppo di iniziative che rientrino nei suoi fini. Essa potrà altresì, mantenendo sempre la sua più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali, stipulare accordi con Enti pubblici e strutture private che per la loro particolare qualificazione lavorativa siano tali da rendere più agevole il perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione.
  8. L’ Associazione potrà favorire e promuovere ogni altra attività giudicata utile al perseguimento delle sue finalità sociali.

Art.2) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili, immobili, attrezzature che diverranno di proprietà della Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della Associazione sono costituite: dalla quota di iscrizione; dalle quote sociali annuali; da convenzioni con enti pubblici e privati; da donazioni e lasciti testamentari; da contributi da parte dello Stato e/o da Enti e Istituzioni pubbliche; da erogazioni liberali; da ogni altra attività che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Le attività sociali dell’Associazione sono finanziate solo attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati.

Le attività ECM devono essere finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi contributi/sponsorizzazioni da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti forniti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L ‘Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3) L’esercizio finanziario della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio consuntivo – ed entro centottanta giorni il bilancio preventivo del successivo esercizio – da parte del Segretario Amministrativo e Tesoriere; i bilanci saranno vistati dal Consiglio Direttivo e dai revisori dei conti ove nominati, o dall’organo di revisione esterno nel caso in cui il controllo contabile sia a questi affidato.

Art.4) La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione della assemblea degli associati. In caso di estinzione dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto alle associazioni che lavorano in campo oftalmologico senza fini di lucro.

I SOCI, TIPOLOGIE E REQUISITI PER L’AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI

Art.5) L’associazione è composta da:

  • Soci Fondatori: medici che si sono particolarmente distinti nella professione mediante pubblicazioni di significativo valore scientifico, mediante organizzazione di congressi a livello nazionale o internazionale ovvero nella gestione di società o associazioni di carattere scientifico.
  • Soci Ordinari: medici oculisti che abbiano particolare interesse nella chirurgia della cataratta e refrattiva e che si riconoscano negli obiettivi istituzionali.
  • Soci Onorari: sono medici oculisti specialisti che si sono particolarmente distinti nel campo della chirurgia della cataratta, dei difetti di refrazione e dell’oftalmologia in genere e/o coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente per almeno tre anni in altre associazioni di contenuto scientifico e/o con oggetto analogo e/o affine a quello dell’AICCER;

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto alla partecipazione attiva alla vita dell’associazione. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto paritetico di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art.6) Per essere ammessi come soci ordinari occorre:
A) essere Medici Oculisti;
B) fare domanda scritta ed accettare le norme del presente statuto;
C) ottenere il parere favorevole del Consiglio Direttivo all’ammissione espresso a maggioranza assoluta;
D) versare la quota di iscrizione e impegnarsi al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno;

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato “curriculum vitae” attestante l’attività scientifica svolta.

Per essere ammessi come soci onorari e soci fondatori occorre:

  • aderire all’invito espresso esplicitamente dal Consiglio Direttivo che li designa con la maggioranza del 75% dei suoi membri (5 su 7) e accettare le norme dello Statuto dell’ Associazione.

Art.7) I soci Fondatori e Ordinari pagano una quota di iscrizione al momento della ammissione all’Associazione ed una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario Amministrativo e Tesoriere. I soci Onorari hanno facoltà di non pagare la quota associativa. Tutti i Soci appartenenti a qualunque categoria devono accettare e rispettare le norme del presente Statuto.

CAUSE DI DECADENZA ED ESCLUSIONE

Art.8) La qualifica di socio si perde:

  • per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con un preavviso di tre mesi dalla fine dell’anno in corso;
  • per mancato versamento delle quote associative annuali, fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi comporta automaticamente l’esclusione dalla associazione. Un’eventuale riammissione come Socio deve essere approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo previa regolarizzazione delle quote associative fino ad un massimo di due annualità.
  • per radiazione per motivi che rendono incompatibile la presenza del socio nella Associazione stessa.

La radiazione viene decisa dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato dei Garanti, previa possibile consultazione diretta del socio interessato da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. Perché la delibera di radiazione sia valida occorre l’unanimità dei voti dei componenti del Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di socio deve essere ratificata dal Consiglio. Tutti coloro che cessano di far parte dell’associazione per qualsiasi motivo, perdono, per questo solo fatto, ogni diritto sui fondi versati a qualsiasi titolo e non hanno diritto ad alcun risarcimento.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.9) Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci,
  • il Consiglio Direttivo e il Suo Presidente,
  • il Segretario Amministrativo e Tesoriere,
  • il Comitato dei Garanti,
  • il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato,
  • il Comitato Tecnico Scientifico,

Tutte le cariche sociali indicate sono a titolo gratuito e riservate ai soggetti che abbiano espressamente dichiarato la propria autonomia ed indipendenza rispetto ad attività imprenditoriali o a partecipazioni ad esse e gli eventuali conflitti di interesse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Non possono assumere cariche sociali i soci che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione.

Art.10) L‘Assemblea dei soci

E’ costituita dall’ insieme dei Soci della Associazione.
I compiti della Assemblea sono:

A) deliberare sul bilancio annuale predisposto dal Segretario Amministrativo e Tesoriere, vistato da Consiglio Direttivo e dai Revisori dei Conti se nominati o dall’organo di revisione esterno nel caso in cui il controllo contabile sia a questi affidato a norma del successivo art. 23;
B) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
C) eleggere il Segretario Amministrativo e Tesoriere
D) eleggere il Responsabile Editoriale
E) eleggere il Comitato Tecnico Scientifico
F) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti
G) deliberare le modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
H) deliberare eventuali fusioni con altre Associazioni italiane o straniere;
I) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio a scopi benefici.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, con preavviso di almeno quindici giorni e si riunisce nel giorno e nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo; la convocazione avviene o con lettera personale o a mezzo fax o via Internet o tramite pubblicazione su rivista Oftalmologica a distribuzione nazionale.

L’Assemblea Straordinaria è convocata del Presidente su proposta di almeno 4 componenti del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno un mese. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria avviene con lettera personale o a mezzo fax, posta elettronica o via Internet (sito dell’Associazione) o tramite pubblicazione su rivista Oftalmologica a distribuzione nazionale; essa deve contenere l’ordine del giorno.

Per la validità della Assemblea Ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno del numero dei Soci. L’ Assemblea Ordinaria si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per la validità della Assemblea Straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno del numero dei Soci. L’ Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 5% (cinque per cento) dei soci aventi diritto al voto, in seduta ordinaria l’assemblea delibera a scrutinio segreto.

L’ Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Gli effetti delle modifiche allo Statuto hanno carattere di non retroattività.

Art. 11) Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria:

  • l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
  • l’elezione di – con schede compilate durante la stessa assemblea chiamata a deliberare a tal fine:
    • i componenti del Consiglio Direttivo fra i quali almeno 4 devono essere scelti tra i Soci Fondatori,
    • il Segretario Amministrativo e Tesoriere,
    • il Responsabile Editoriale,
    • il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 12) Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria: la modifica dello Statuto, la fusione con altre associazioni e lo scioglimento dell’associazione.

Art.13) Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee con diritto di voto tutti i Soci che risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il socio assente può votare a mezzo di altro socio, mediante rilascio di apposita delega scritta, a condizione che sia il delegato che il delegante siano in regola con le quote associative. Ciascun socio, avente diritto di voto, non può avere più di tre deleghe. Il socio rappresentato per delega viene considerato presente agli effetti elettorali. Il voto potrà essere espresso anche per posta, previa regolamentazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art.14) Il Consiglio Direttivo
è composto da sette membri; tra essi vengono designati:

  • un Presidente;
  • un Vice Presidente Vicario;
  • un Vice Presidente;
  • un Segretario Scientifico;

Il Vice Presidente Vicario
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento; egli inoltre opererà sul conto bancario della Associazione, in tutti i casi di assenza o di impedimento del Segretario Amministrativo e Tesoriere; uguali funzioni spettano all’altro Vice Presidente qualora il Vice Presidente Vicario sia assente o impedito.

Art.15) Il Presidente
rappresenta legalmente la Associazione di fronte a terzi.
E’ eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza del 75% dei suoi componenti.

I compiti del Presidente sono:
a) rappresentare la Società a tutti gli effetti;
b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; stabilire l’ ordine del giorno e garantire l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
c) convocare e presiedere le assemblee ordinarie e straordinarie.
d) partecipare al Comitato dei Garanti

Art.16) Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo reputi opportuno o su richiesta di almeno quattro (4) componenti del Consiglio stesso.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta del Consiglio e di ogni relativa delibera dovrà essere redatto apposito verbale.

Art.17) In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, lo stesso Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, scegliendo i nuovi membri tra i Soci Fondatori della Associazione. I consiglieri così sostituiti restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art.18) I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) amministrare il patrimonio sociale per le finalità esposte all’articolo 1;
b) eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente, Il Segretario Scientifico
c) far rispettare le norme statutarie ai soci;
d) decidere sull’ammissione dei soci;
e) proporre l’ammissione dei soci onorari e fondatori;
f) stabilire l’entità delle quote di iscrizione e delle quote associative annue su proposta del Segretario Amministrativo e Tesoriere;
g) convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l’anno e l’Assemblea Straordinaria su proposta di almeno 4 dei suoi membri;
h) dare le direttive utili alla vita e al miglioramento dell’Associazione.

Art. 19) il Segretario Amministrativo e Tesoriere:

deve essere scelto fra i soci della Associazione; dura in carica per un intero mandato e può essere riconfermato. Partecipa alle riunioni del C.D. senza diritto di voto. I compiti del Segretario Amministrativo e Tesoriere sono:
a) curare la gestione finanziaria dell’Associazione e redigere entro novanta giorni dalla fine dell’esercizio finanziario il bilancio consuntivo ed entro centottanta giorni il bilancio preventivo del successivo esercizio, vistato dal Consiglio Direttivo, dai revisori dei conti se nominati o dall’organo di revisione esterno nel caso in cui il controllo contabile sia a questi affidato a norma del successivo art.24. Su delibera del Consiglio Direttivo può valersi di collaboratori e consulenti esterni;
b) redigere e conservare i verbali delle sedute degli organi della Associazione;
c) tenere la corrispondenza dell’Associazione;
d) raccogliere, conservare e compilare gli atti e i documenti societari;
e) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo riguardanti la gestione economica della Associazione;
f) riscuotere e gestire le quote di iscrizione ed associative annuali ed i fondi dell’Associazione;
g) operare con una banca per gestire i fondi dell’Associazione.

Art.20) il Responsabile Editorial:

deve essere scelto fra i soci della Associazione che si sono particolarmente distinti nella attività editoriale; dura in carica per un intero mandato e può essere riconfermato. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Presiede il Comitato Editoriale che propone al Consiglio Direttivo e che può essere formato fino ad un massimo di 5 membri. Il suo compito è gestire, organizzare e promuovere tutte le attività di comunicazione editoriale e scientifica della Associazione (riviste, newsletter, monografie…)

Art.21) il Comitato Tecnico Scientifico

è l’organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Direttivo e di elaborarne le relazioni.

E’ composto da 4 membri scelti fra i Soci della Associazione ed eletti dalla Assemblea Ordinaria. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo può chiamare a fare parte del Comitato Tecnico Scientifico, in modalità non continuativa, altri Soci fino ad un massimo di 15 membri.

Il Comitato Tecnico Scientifico opera secondo un programma generale definito dal Direttivo, che può anche affidargli l’approfondimento di particolari questioni scientifiche e di categoria in linea con le attività del Segretario Scientifico.

Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di preparare e proporre al Consiglio Direttivo il programma scientifico del Congresso Annuale. Il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico è regolamentato dal Consiglio Direttivo.

Art.22) Il Segretario Scientifico

I compiti del Segretario Scientifico sono:
a) gestire l’attività scientifica dell’Associazione mediante l’organizzazione di congressi, corsi, seminari ecc. e in collaborazione con il Responsabile Editoriale, mediante la pubblicazione di riviste o di supporti multimediali e promuove la formazione dei soci con ogni altro mezzo ritenuto idoneo (Internet, ecc.);
b) gestire la collaborazione scientifica con altre associazioni nazionali o internazionali;
c) sostituisce il Segretario Amministrativo e Tesoriere nello svolgimento dei suoi compiti, in caso di impedimento di quest’ ultimo.

Art. 23) Il Collegio dei Revisori

Il controllo sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento, altresì il controllo contabile, sono attribuiti ad un revisore esterno iscritto nel Registro dei Revisori Legali o ad una società di revisione, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea che attribuisca tali controlli a un Collegio di Revisori dei Conti.

La delibera che assegni il controllo contabile al revisore contabile esterno determina la revoca dell’incarico al collegio dei revisori.

Art.24) il Comitato dei Garanti

È l’organo deputato a dirimere le controversie fra i Soci.

E’ costituito dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica e dagli ex Presidenti dell’Associazione. Ogni associato può sottoporre al Comitato dei Garanti una richiesta di parere su fatti inerenti l’Associazione per una loro valutazione di conformità al presente Statuto o al Regolamento esecutivo. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza entro 30 giorni dalla richiesta e comunica le proprie deliberazioni al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Nell’espletamento del suo Ufficio il Comitato osserva regole di imparzialità e rispetta il diritto di difesa. Il Comitato dei Garanti conserva nel proprio registro le richieste di parere ricevute, i nomi delle persone sentite e le delibere emesse. La valutazione espressa dal Comitato dei Garanti riguarda la conformità o non conformità allo Statuto e al Regolamento Esecutivo dei fatti sottoposti. Il Comitato dei Garanti non ha potere autonomo di iniziativa.

Art.25) Il Club dei Giovani

è formato dai soci ordinari di età inferiore ai 40 anni. Il Consiglio Direttivo individua fra questi 2 membri che partecipano al Comitato Tecnico Scientifico e che possono prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo per discutere di problematiche di loro pertinenza.

Art. 26) L’associazione istituisce il sito web istituzionale, aggiornato costantemente, dove deve pubblicare l’attività scientifica, i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti e tutto quello che riguarda l’associazione, per comunicare con tutti gli iscritti riportando le attività, pubblicando tutti i lavori e i documenti e in ordine ad un mandato di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 27) Conformemente a quanto previsto all’articolo 2390 Codice Civile, non possono essere eletti membri in organi gestionali e amministrativi dell’associazione coloro i quali risultino titolari di cariche direttive e/o amministrative in enti commerciali e/o in associazioni che, per natura e la tipologia della loro attività, possano essere considerati concorrenti o in conflitto di interessi con l’associazione stessa Anche in assenza di una specifica situazione di incompatibilità ogni membro di un organo gestionale dovrà astenersi dal partecipare con il proprio voto alle deliberazioni riguardanti tutte quelle operazioni nelle quali, essendo direttamente coinvolti interessi personali dello stesso o, comunque, dei suoi familiari più vicini sia rilevabile una situazione di conflitto di interesse.

Art. 28) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dettate dal Codice Civile.