Lo statuto

DENOMINAZIONE E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Art.1) È costituita a sensi dell’art. 14 e segg. del Codice civile una associazione denominata: “A.I.C.C.E.R. Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva”.

Art.2) La sede dell’associazione è posta in Napoli (NA).

Art.3) L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica, non ha natura sindacale e non ha la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente attività sindacale ed è autonoma ed indipendente anche con riferimento al non esercizio e/o partecipazione ad attività imprenditoriali, fatto salve quelle necessarie alla attività di formazione continua.
L’ Associazione persegue le seguenti finalità sociali:
– favorire la divulgazione di informazioni, conoscenze, esperienze riguardanti la Microchirurgia Oculare, con particolare riferimento alle tecniche di diagnosi, riabilitazione visiva e trattamento chirurgico della cataratta, dei difetti di refrazione e delle patologie ad esse correlate;
– stimolare la ricerca in queste aree e favorire gli interscambi tra medici oculisti, al fine di dare un apporto sostanziale alla maggiore diffusione delle tecniche chirurgiche e laser e contribuire al miglioramento della salute pubblica;
– promuovere attività formativa, residenziale e a distanza nei confronti degli associati, prevedendo sistemi di verifica della qualità delle attività formative svolte.
Per la realizzazione delle finalità sociali enunciate, l’Associazione può collegarsi in rapporto di collaborazione e reciproca informazione con altre Associazioni Italiane e straniere aventi oggetto e caratteristiche analoghe alla propria.

Art.4) Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l’Associazione potrà:
1. organizzare e patrocinare Congressi scientifici, corsi di aggiornamento, dimostrazioni teorico-pratiche;
2. svolgere iniziative editoriali quali pubblicazione di riviste (non quotidiani), monografie, atti di convegni, risultati di studi clinici, al fine di favorire l’informazione scientifica fra i soci;
3. elaborare linee guida in oftalmologia anche in collaborazione con altre societàscientifiche;
4. promuovere borse di studio, trial clinici, ricerche scientifiche;
5. valutare gli standard professionali nei modi più opportuni;
6. finanziare le attività di formazione continua (ECM) residenziale e a distanza attraverso l’autofinanziamento, il contributo degli associati e di enti pubblici o privati compresi i contributi da parte di industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dal Ministero della Salute;
7. collaborare con altri Enti per lo sviluppo di iniziative che rientrino nei suoi fini. Essa potrà altresì, mantenendo sempre la sua più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali, stipulare accordi con Enti pubblici e strutture private che per la loro particolare qualificazione lavorativa siano tali da rendere più agevole il perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
8. favorire e promuovere ogni altra attività giudicata utile al perseguimento delle proprie finalità.

DURATA, PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.5) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili, immobili, attrezzature che diverranno di proprietà della Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della Associazione sono costituite:
– dalla quota di iscrizione e dalle quote sociali annuali;
– da convenzioni con enti pubblici e privati; – da donazioni e lasciti testamentari;
– da contributi da parte dello Stato e/o da Enti e Istituzioni pubbliche;
– da erogazioni liberali;
– da ogni altra attività che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Le attività sociali dell’Associazione sono finanziate solo attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati.
Le attività ECM devono essere finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi contributi/sponsorizzazioni da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti forniti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.6) L’esercizio finanziario della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Segretario Amministrativo e Tesoriere appronta il bilancio preventivo per l’anno successivo, che verrà approvato dal Consiglio Direttivo. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio, il Segretario Amministrativo e Tesoriere appronterà il progetto di bilancio consuntivo, che verrà approvato dal Consiglio Direttivo e da quest’ultimo portato nell’Assemblea dei soci per l’approvazione. Entrambi i progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, dovranno essere corredati dalle relazioni predisposte dal soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.
Art.7) La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e sarà automaticamente prorogata qualora non venga deliberato lo scioglimento dell’associazione da parte dell’Assemblea dei soci.

SOCI

Art.8) L’Associazione è composta da:
– Soci Ordinari: medici oculisti che abbiano particolare interesse nella chirurgia della cataratta e refrattiva e che si riconoscano negli obiettivi istituzionali.
– Soci Onorari: sono medici oculisti specialisti che si sono particolarmente distinti nel campo della chirurgia della cataratta, dei difetti di refrazione e dell’oftalmologia in genere, anche 3 mediante pubblicazioni di significativo valore scientifico, mediante organizzazione di congressi a livello nazionale o internazionale ovvero nella gestione di società o associazioni di carattere scientifico e/o coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente per almeno tre anni in altre associazioni di contenuto scientifico e/o con oggetto analogo e/o affine a quello dell’AICCER.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare attivamente alla vita dell’associazione e ha diritto di voto, attivo e passivo.
– Associati Speciali: ai soli fini della loro formazione o della divulgazione dell’attività scientifica dell’Associazione, possono essere ammessi, come associati speciali, anche gli iscritti alla scuola di specializzazione in oftalmologia, i medici chirurghi in quiescenza in possesso della specializzazione in oftalmologia o altri soggetti operanti nell’area interprofessionale in cui è riconducibile l’Associazione. Anche gli associati speciali dovranno corrispondere una quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo. Gli associati speciali possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.9) Per essere ammessi come soci ordinari occorre:
A) essere Medici Oculisti, Medici Oftalmologi o specialisti dell’apparato oculistico;
B) fare domanda scritta ed accettare le norme del presente statuto;
C) versare la quota di iscrizione e impegnarsi al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno;
D) essere dotati di requisiti di professionalità, onorabilità, competenza ed autorevolezza, intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione e, in ogni caso, non essere incorsi in una delle ipotesi previste dall’art. 2382 del Codice civile;
E) non essere in conflitto di interessi con l’Associazione. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato “curriculum vitae” attestante l’attività scientifica svolta. Tutti i soggetti, in possesso dei requisiti di cui sopra, hanno diritto, senza limitazione alcuna, all’ammissione nell’Associazione come soci ordinari, previa istanza inoltrata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvede sull’istanza con voto espresso a maggioranza assoluta e immediatamente efficace. Nell’ipotesi in cui la richiesta di ammissione sia respinta, il soggetto interessato può proporre reclamo al Consiglio Direttivo che lo trasmetterà al Comitato dei Garanti. L’Associazione dichiara e regola eventuali conflitti di interesse al suo interno, facendo riferimento al Codice Etico in essere, e saranno sottoposti a delibera dell’Assemblea degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Per essere ammessi come soci onorari e soci fondatori occorre aderire all’invito espresso esplicitamente dal Consiglio Direttivo che li designa con la maggioranza del 75% dei suoi membri (5 su 7) e accettare le norme dello Statuto dell’Associazione. I soci, sia Ordinari che Onorari versano la quota associativa annuale al momento dell’ammissione all’Associazione; l’importo della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario Amministrativo e Tesoriere in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art.10) La qualifica di socio si perde:
– per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con un preavviso di tre mesi dalla fine dell’anno in corso;
– per mancato versamento delle quote associative annuali per due anni consecutivi. Decorso tale periodo il Segretario Amministrativo e Tesoriere informa il socio moroso della possibile esclusione dando 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione; trascorso tale termine il Consiglio Direttivo prende atto dell’esclusione dall’associazione del socio moroso. Un’eventuale riammissione come Socio deve essere approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo previa regolarizzazione delle quote associative fino ad un massimo di due annualità;
– per svolgimento di attività denigratorie o ostili verso la società o verso i soci della società. Le contese tra i soci saranno risolte presso il Comitato dei Garanti;
– per aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alla attività dell’associazione o di associazioni affini;
– per radiazione per motivi oggettivi che rendono incompatibile la presenza del socio nella Associazione stessa. La radiazione viene decisa dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato dei Garanti, previa possibile consultazione diretta del socio interessato da parte del Presidente del ConsiglioDirettivo. L’esclusione viene decisa all’unanimità dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, che deve essere tempestivamente comunicato all’associato escluso, il quale, nei trenta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, potrà proporre reclamo al Comitato dei Garanti. In questa ipotesi l’esclusione diviene efficace con la ratifica da parte del Comitato dei Garanti. Tutti coloro che cessano di far parte dell’associazione per qualsiasi motivo, perdono, per questo solo fatto, ogni diritto sui fondi versati a qualsiasi titolo e non hanno diritto ad alcun risarcimento.

Art. 11) Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei Soci – il Consiglio Direttivo
– il Segretario Amministrativo e Tesoriere
– il Comitato Tecnico Scientifico
– il Responsabile Editoriale. Tutte le cariche sociali indicate sono a titolo gratuito e riservate ai soggetti che abbiano espressamente dichiarato la propria autonomia ed indipendenza rispetto ad attività imprenditoriali o a partecipazioni ad esse e gli eventuali conflitti di interesse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Art. 12) ) l’Assemblea dei soci È costituita dall’insieme dei Soci della Associazione. Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee con diritto di voto tutti i Soci che risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare tramite delega scritta ad altro socio, a condizione che sia il delegato che il delegante siano in regola con le quote associative; le deleghe non possono essere conferite ai componenti del Consiglio Direttivo o degli altri Organi Statutari o a dipendenti dell’Associazione. Ogni socio non può rappresentare più di un (1) socio. Il voto potrà essere espresso anche per posta, previa regolamentazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art.13) L’Assemblea Ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e accompagnato dalla relazione del Revisore;
b) elegge, con schede compilate durante la stessa assemblea chiamata a deliberare a tal fine * i componenti del Consiglio Direttivo (fra i quali almeno quattro devono essere scelti tra i soci onorari); * il Segretario Amministrativo e Tesoriere; * il Responsabile Editoriale; * il Comitato Tecnico Scientifico;
c) conferisce l’incarico per la Revisione legale dei conti come previsto dal successivo art. 26;
d) conferma l’eventuale nomina del Presidente Onorario da parte del Consiglio Direttivo;
e) delibera sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera sulle modifiche del presente statuto;
b) delibera sulla trasformazione e sulla fusione dell’Associazione con altri enti aventi le medesime finalità;
c) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art.14) L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, in concomitanza del Congresso annuale e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, con preavviso di almeno quindici giorni e si riunisce nel giorno e nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo;
la convocazione avviene o con lettera personale o a mezzo fax o via Internet (sito dell’Associazione) o tramite pubblicazione su rivista Oftalmologica a distribuzione nazionale. L’Assemblea Straordinaria è convocata del Presidente su proposta di almeno 4 componenti del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno un mese.
La convocazione dell’Assemblea Straordinaria avviene con lettera personale o a mezzo fax, posta elettronica o via Internet (sito dell’Associazione) o tramite pubblicazione su rivista Oftalmologica a distribuzione nazionale; essa deve contenere l’ordine del giorno. Per la validità della Assemblea Ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno del numero dei Soci. L’Assemblea Ordinaria si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Per la validità della Assemblea Straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno del numero dei Soci. L’ Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse maggioranze stabilite dalla legge. Di ogni assemblea e delle relative deliberazioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da Presidente e Segretario Amministrativo. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario Amministrativo che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e accertare i risultati della votazione;
– che sia consentito al Segretario Amministrativo di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– che sia garantita la segretezza delle delibere per l’elezione degli organi statutari. In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario Amministrativo.

Art.15) Il Consiglio Direttivo ancora in carica nomina una commissione elettorale, costituita dal Presidente, dal Segretario Amministrativo e da un Associato, che non sia componente del Consiglio almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea che dovrà procedere alle nomine. Spetta alla Commissione Elettorale, che potrà riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione:
a) verificare la legittimazione al voto degli elettori, accertando l’avvenuto pagamento della quota associativa annuale;
b) predisporre la scheda elettorale, in cui vengono riportati in ordine alfabetico i nominativi degli associati candidati alla elezione del Consiglio Direttivo nel Comitato Tecnico Scientifico, del Segretario Amministrativo e Tesoriere e del Responsabile Editoriale. L’elezione, del Consiglio Direttivo, del Segretario Amministrativo e Tesoriere, del Responsabile Editoriale e del Comitato Scientifico avverrà secondo il seguente procedimento:
– ciascun Associato potrà presentare al Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione dell’assemblea che dovrà procedere alla nomina alle cariche sociali, la propria candidatura per essere eletto nel Consiglio Direttivo o nel Comitato Scientifico e la disponibilità ad assumere la veste di Segretario Amministrativo e Tesoriere e di Responsabile Editoriale;
– il Consiglio Direttivo trasmetterà tempestivamente la lista dei candidati alla Commissione Elettorale. L’assemblea ordinaria elegge, i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, il Segretario Amministrativo e Tesoriere e il Responsabile Editoriale con schede compilate durante l’Assemblea stessa. Ciascun associato potrà esprimere il proprio voto segreto indicando, un massimo di 7 candidati per il Consiglio Direttivo, un massimo di 7 candidati per il Comitato Scientifico, un candidato per l’incarico di Segretario Amministrativo e uno di Tesoriere e di Responsabile Editoriale. I neo nominati organi statutari, entro 10 (dieci) giorni dalla nomina, ma prima dell’assunzione della carica, devono, sotto la loro responsabilità, fornire idonea documentazione e dichiarare per iscritto di non trovarsi in alcun conflitto di interessi con la carica da ricoprire. Nell’ipotesi in cui, invece, dichiarino di trovarsi in conflitto di interessi, è loro concesso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla nomina per rimuovere le cause che danno luogo al conflitto di interessi. Nelle more la carica rimane sospesa.

Art.16) Il Consiglio Direttivo È composto da sette membri scelti fra gli associati che non rivestono altre cariche nell’associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo anno della loro carica. I suoi membri sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi. In caso di interruzione di mandato, non esistono cause ostative alla rielezione per altri due mandati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:
* un Presidente;
* un Vice Presidente Vicario;
* un Vice Presidente;
* un Segretario Scientifico.
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento; egli inoltre opererà sul conto bancario della Associazione, in tutti i casi di assenza o di impedimento del Segretario Amministrativo e Tesoriere; uguali funzioni spettano all’altro Vice Presidente qualora il Vice Presidente Vicario sia assente o impedito.

Art.17) Presidente Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I compiti del Presidente sono:
a) rappresentare l’Associazione a tutti gli effetti;
b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; stabilire l’ordine del giorno e garantire l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
c) convocare e presiedere le assemblee ordinarie e straordinarie.

Art.18) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo reputi opportuno o su richiesta di almeno quattro (4) componenti del Consiglio stesso. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta del Consiglio e di ogni relativa delibera dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto da Presidente e Segretario Amministrativo. È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario Amministrativo che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al Segretario Amministrativo di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19) Nel caso in cui un Consigliere cessi dalla carica durante il mandato, a lui subentra fino alla scadenza del triennio, il primo tra i non eletti. o in sua assenza, un componente del Comitato Tecnico-Scientifico. Qualora non sia possibile sostituire il consigliere o i consiglieri cessati, il Consiglio resta in carica a condizione che sia garantita la maggioranza dei consiglieri eletti dall’Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall’Assemblea, il Consiglio decade interamente e si dovrà convocare l’assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo.

Art.20) ) I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) amministrare il patrimonio sociale per le finalità esposte all’articolo 1;
b) eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente, Il Segretario Scientifico;
c) designare il Presidente Onorario;
d) far rispettare le norme statutarie ai soci;
e) decidere sull’ammissione dei soci e sulla loro esclusione;
f) proporre l’ammissione dei soci onorari;
g) l’approvazione del progetto di bilancio consuntivo, approntato dal Segretario Amministrativo e Tesoriere, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) l’approvazione del bilancio preventivo predisposto dal Segretario Amministrativo e Tesoriere; i) stabilire l’entità delle quote di iscrizione e delle quote associative annue su proposta del Segretario Amministrativo e Tesoriere;
j) convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l’anno e l’Assemblea Straordinaria su proposta di almeno 4 dei suoi membri;
k) dare le direttive utili alla vita e al miglioramento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare, nei termini e nei modi che riterrà più opportuno, una o più Commissioni e/o Comitati, costituiti anche da soggetti esterni al Consiglio, a cui delegare proprie attribuzioni.

Art.21) Il Segretario Amministrativo e Tesoriere deve essere scelto fra i soci della Associazione in concomitanza della nomina del Consiglio Direttivo; dura in carica per 3 anni e può essere riconfermato. Potrà avvalersi di collaboratori e consulenti esterni solo su delibera del Consiglio Direttivo. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. I compiti del Segretario Amministrativo e Tesoriere sono:
a) curare la gestione finanziaria dell’Associazione;
b) redigere entro novanta giorni dalla fine dell’esercizio finanziario il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) proporre al Consiglio Direttivo chiamato all’approvazione del bilancio preventivo, le misure delle quote associative annuali, le modalità di pagamento e la definizione della quota da versare al momento dell’iscrizione di un nuovo associato;
d) approntare entro la fine del mese di novembre il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
e) redigere e conservare i verbali delle sedute degli organi della Associazione;
f) tenere la corrispondenza dell’Associazione;
g) raccogliere, conservare e compilare gli atti e i documenti societari;
h) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo riguardanti la gestione economica della Associazione;
i) riscuotere e gestire le quote di iscrizione ed associative annuali ed i fondi dell’Associazione;
j) operare con una banca per gestire i fondi dell’Associazione.

Art.22) Deve essere scelto fra i soci che si sono particolarmente distinti nella attività editoriale; dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il suo compito è gestire, organizzare e promuovere tutte le attività di comunicazione editoriale e scientifica della Associazione (riviste, newsletter, monografie…). Se istituito, presiede il Comitato Editoriale che può essere formato, su sua indicazione, fino ad un massimo di 5 membri.

Art. 23) Il Comitato Tecnico Scientifico È l’organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Direttivo e di elaborarne le relazioni. È composto da 7 membri scelti fra i Soci della Associazione ed eletti dalla Assemblea Ordinaria, oltre a due componenti del Club dei Giovani scelti dal Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni e sono rieleggibili. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Comitato Tecnico Scientifico opera secondo un programma generale definito dal Direttivo, che può anche affidargli l’approfondimento di particolari questioni scientifiche e di categoria in linea con le attività del Segretario Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di preparare e proporre al Consiglio Direttivo il programma scientifico del Congresso Annuale. Il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico è regolamentato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico deve verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art.24) I compiti del Segretario Scientifico sono:
a) gestire l’attività scientifica dell’Associazione mediante l’organizzazione di congressi, corsi, seminari ecc. e in collaborazione con il Responsabile Editoriale, mediante la 13 pubblicazione di riviste o di supporti multimediali e promuove la formazione dei soci con ogni altro mezzo ritenuto idoneo (Internet, ecc.);
b) gestire la collaborazione scientifica con altre associazioni nazionali o internazionali;
c) sostituisce il Segretario Amministrativo e Tesoriere nello svolgimento dei suoi compiti, in caso di impedimento di quest’ultimo.

Art.25) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di designare come Presidente Onorario, un Socio dell’Associazione, personalità italiana con particolari riconoscimenti scientifici, anche a livello internazionale, meriti organizzativi, sociali, umani, in ambito oftalmologico e non. La designazione deve essere confermata dall’Assemblea dei Soci. La carica di Presidente Onorario non è compatibile con altre cariche in seno agli organi dell’Associazione, tranne la carica di componente del Collegio dei Garanti. Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte.

Art. 26) L’Organo di controllo è composto alternativamente da un revisore effettivo e da un revisore supplente entrambi iscritti nel Registro dei revisori legali ovvero da un Collegio composto da tre membri effettivi, tra cui almeno uno iscritto nel Registro dei revisori legali che assumerà la veste di Presidente del Collegio, e da due supplenti, tra cui almeno uno iscritto nel Registro dei revisori legali. L’incarico, della durata di 3 anni, è affidato dall’Assemblea dei soci e può essere riconfermato. L’Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, provvede al controllo della regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

Art. 27) il Comitato dei Garanti È l’organo deputato a dirimere le controversie fra i Soci. È costituito dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica e dagli ex Presidenti dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo e ogni associato possono sottoporre al Comitato dei Garanti una richiesta di parere su fatti inerenti all’Associazione per una loro valutazione di 14 conformità al presente Statuto o al Regolamento esecutivo. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza entro 30 giorni dalla richiesta e comunica le proprie deliberazioni al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Nell’espletamento del suo Ufficio il Comitato osserva regole di imparzialità e rispetta il diritto di difesa. Il Comitato dei Garanti conserva nel proprio registro le richieste di parere ricevute, i nomi delle persone sentite e le delibere emesse. La valutazione espressa dal Comitato dei Garanti riguarda la conformità o non conformità allo Statuto e al Regolamento Esecutivo dei fatti sottoposti. Il Comitato dei Garanti non ha potere autonomo di iniziativa.

Art. 28)Il Club dei Giovani È formato dai soci ordinari di età inferiore ai 40 anni che ne abbiano fatto richiesta. Il Consiglio Direttivo individua fra questi 2 membri che partecipano al Comitato Tecnico Scientifico e che possono prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo per discutere di problematiche di loro pertinenza.

Art. 29) L’associazione istituisce il sito web istituzionale, aggiornato costantemente, dove deve pubblicare l’attività scientifica, i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti e tutto quello che riguarda l’associazione, per comunicare con tutti gli iscritti riportando le attività, pubblicando tutti i lavori e i documenti e in ordine ad un mandato di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 30) Conformemente a quanto previsto all’articolo 2390 Codice Civile, non possono essere eletti membri in organi gestionali e amministrativi dell’associazione coloro i quali risultino titolari di cariche direttive e/o amministrative in enti commerciali e/o in associazioni che, per natura e per la tipologia della loro attività, possano essere considerati concorrenti o in conflitto di interessi con l’associazione stessa. Anche in assenza di una specifica situazione di incompatibilità, ogni membro di un organo gestionale dovrà astenersi dal partecipare con il proprio voto alle deliberazioni riguardanti tutte quelle operazioni nelle quali, essendo 15 direttamente coinvolti interessi personali dello stesso o, comunque, dei suoi familiari più vicini, sia rilevabile una situazione di conflitto di interesse.

Art. 31) Codice Etico Ogni socio della Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva in breve “AICCER” deve rispettare i principi del Codice Etico che racchiude i valori fondanti di AICCER. L’adesione ad AICCER, che avviene su base volontaria, implica la conoscenza, l’accettazione e il rispetto dello Statuto e del Regolamento, nonché del Codice Etico.
31.1 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI SOCI All’atto dell’iscrizione in qualità di Socio ad AICCER i soci di ogni categoria (Ordinari, Onorari e Speciali) riconoscono i principi enunciati nel Codice Etico e si impegnano a rispettarli. Il Socio deve mantenere sempre, nei confronti degli altri Soci, un comportamento ispirato a correttezza, reciproco rispetto e lealtà. Il Socio esercita la propria attività associativa nel rispetto dei principi, dei fini, dei valori e delle delibere di AICCER, assumendo una condotta basata sull’osservanza dei doveri di dignità e di decoro. Il Socio si impegna a partecipare attivamente alla vita associativa, fornendo il proprio contributo senza fini di lucro al perseguimento delle finalità di AICCER e a tutelarne l’autonomia.
31.2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI (Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Segretario Amministrativo e Tesoriere, Comitato Tecnico Scientifico, Responsabile Editoriale) I componenti degli Organi Associativi rispettano e applicano il presente Codice e ne controllano l’osservanza, per quanto di loro competenza; I componenti degli Organi Associativi che rinunciano o decadono dall’incarico si impegnano a restituire, a richiesta degli organi competenti, tutto il materiale e la documentazione associativa in loro possesso; I componenti degli Organi Associativi, nello svolgimento della loro funzione, si pongono al servizio di AICCER e agiscono e deliberano nell’interesse esclusivo sia di AICCER sia di tutti gli iscritti; I componenti degli Organi Associativi favoriscono la partecipazione consapevole e informata dei Soci alle decisioni collegiali, applicano la massima trasparenza, affidabilità e integrità nella gestione delle informazioni inerenti la contabilità di AICCER; La gestione delle risorse finanziarie di AICCER deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite; Gli Organi Associativi garantiscono, come valori imprescindibili, correttezza, trasparenza e veridicità dei rendiconti associativi;
31.3 – ETICA DEI RAPPORTI Rapporti tra gli associati – Appartenenza: la coesione dei Soci è valore fondante dell’identità dell’Associazione, che si sviluppa nella consapevolezza di perseguire un fine collettivo;
– Tutela del nome e dell’immagine dell’Associazione: i comportamenti dei Soci e degli Organi Associativi non devono ledere l’immagine e la rispettabilità di AICCER;
– Riservatezza: gli Organi Associativi e i Soci assicurano la riservatezza relativamente alla gestione delle informazioni ottenute nell’espletamento dell’incarico, con divieto di divulgazione;
– Correttezza e reciproco rispetto: rispetto reciproco, correttezza e solidarietà devono regolare l’interazione e i rapporti tra i Soci e l’attività degli Organi associativi. Nell’attività associativa i Soci devono evitare di usare espressioni sconvenienti e offensive nei rapporti reciproci, verso gli Organi Associativi e verso l’Associazione; Il Socio è tenuto a non offendere la reputazione di altri Soci e della Associazione.
31.4 – CONFLITTO DI INTERESSI Sussiste conflitto di interessi quando l’interesse del Socio interferisce con l’interesse di AICCER e quando il Socio sfrutta le informazioni associative per avvantaggiare sé o soggetti terzi o altre Società di cui sia contemporaneamente Socio. Ogni attività dei Soci deve essere condotta in assenza di conflitto di interessi con AICCER. Ciascun Socio si impegna a comunicare al Consiglio di Presidenza possibili situazioni di conflitto di interesse in cui abbia il dubbio di trovarsi. Ciascun Socio è tenuto, inoltre, a rendere pubblico ogni potenziale conflitto di interesse si possa presentare in occasione di attività o eventi promossi di AICCER. L’Associazione riconosce e rispetta il diritto di ciascuno dei propri Soci a partecipare ad attività commerciali e/o finanziarie esterne alla Società, ma richiede che vengano rese esplicite le situazioni in cui siano presenti interessi personali. In caso di dubbi sulla condotta etica da adottare ogni Socio e tenuto a chiedere il parere al Consiglio di Presidenza e/o al Collegio dei Probiviri. L’attività culturale non deve essere condizionata nei contenuti e nella scelta dei relatori da sollecitazioni da parte dell’Azienda o di singoli Soci.
31.5 – TUTELA DELL’IMMAGINE DELL’ASSOCIAZIONE – Rapporti con gli organi di informazione: I rapporti di AICCER con gli organi di informazione saranno tenuti dal Consiglio di Presidenza, da Soci delegati o dalla Commissione Editoriale, che avranno l’obbligo di impedire la divulgazione di notizie incomplete e/o non veritiere, che potrebbero lederne l’immagine e/o non garantire una corretta informazione.
– Pubblicità e utilizzo del logo: Salvo espressa autorizzazione da parte del Consiglio di Presidenza, a nessun rappresentante di AICCER è consentito di utilizzare in modo improprio e a scopo di pubblicità personale il logo e il nome 17 dell’Associazione, specie in occasione di attività professionali, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.
31.6 – RISPETTO DEL CODICE ETICO Spetta primariamente al Consiglio di Presidenza e altresì a ogni singolo Socio il controllo del rispetto del presente Codice Etico. La violazione da parte di un Socio delle prescrizioni del presente Codice potrà essere sanzionata dal Collegio dei Probiviri.

Art. 32) Scioglimento dell’Associazione L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione dovrà nominare anche uno o più liquidatori ed individuare il soggetto o i soggetti che operano in campo oftalmologico senza fine di lucro, a cui devolvere il patrimonio residuo al termine della liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33) Disposizioni finali Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dettate dal Codice Civile e alla normativa speciale in materia.